REGOLAMENTO ISTITUTIVO
DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
PREMESSA
1. La Regione Lazio, in
attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della
“Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e
regionale” adottata dal consiglio d’Europa nonché in coerenza con le
disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285
(Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n.
176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei
giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle
comunità locali.
2. A tal fine la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e
favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:
a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali
dei giovani;
b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali
dei bambini e dei ragazzi.
ART. 1 – ISTITUZIONE
Il
consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi è un
organo democratico di rappresentanza di tutti i bambini e i ragazzi da 8 a 14 anni, autonomamente
istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma
associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio,
svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) promuove la partecipazione dei bambini e dei
ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
b) facilita la conoscenza dell’attività e delle
funzioni dell’ente locale;
c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle
questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;
d) elabora progetti coordinati da realizzare in
collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi
rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.
ART. 2 -COMPETENZE
1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi ha funzioni
propositive e consultive da esplicare tramite pareri non vincolanti nei
confronti del consiglio e della Giunta comunale o richieste di informazione
agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa
attività amministrativa del comune, nonché le varie esigenze ed istanze che
provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
2. In particolare, il consiglio dei bambini e dei ragazzi
può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a :
• pubblica istruzione e servizi scolastici;
• tempo libero, sport e spettacolo;
• sicurezza stradale e circolazione;
• politica ambientale e urbanistica;
• iniziative culturali e sociali;
• solidarietà ed assistenza;
• rapporti con l’associazionismo.
3. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi può,
comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di
intervento di competenza comunale.
ART. 3 - SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI
1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi svolge le
proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità
di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. L’ordine del giorno del consiglio dei bambini e dei
ragazzi è predisposto dal Sindaco dei Ragazzi, sentita la Giunta.
3. Cinque consiglieri dei bambini e dei ragazzi
possono chiedere che un argomento venga posto all’ordine del giorno del
successivo consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.
ART. 4 -DECISIONI
1. Le decisioni prese dal consiglio dei bambini e dei
ragazzi sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un dipendente
del comune, individuato dal Segretario comunale, che assiste alla seduta, e
sottoposte al Sindaco del comune il quale, entro trenta giorni dal ricevimento,
dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l’istanza
espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali
relative soluzioni.
2. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco dei
bambini e dei ragazzi.
ART. 5 -RICHIESTA
DI ISCRIZIONE
ALL’ORDINE
DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi potrà
richiedere al Sindaco di porre all’ordine del giorno del consiglio comunale un
preciso argomento per la relativa discussione.
2. Il Sindaco provvede alla iscrizione di tale
argomento all’ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di
comunicazione al consiglio comunale, il quale può decidere di trasformare tale
comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta
consiliare successiva.
ART. 6 -CONVOCAZIONE
E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE
1. Ai lavori del consiglio dei bambini e dei ragazzi
sarà data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione della
notizia della seduta sulla stampa locale.
2. Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala
consiliare del comune. Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse
disponibile, il Sindaco individua altro idoneo locale e ne dà comunicazione al
Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno 48 ore prima della data fissata per la
seduta.
3. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi dovrà
riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro
30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
4. I consiglieri sono convocati per iscritto dal
Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno cinque giorni prima della seduta.
ART. 7 - ELETTORATO
ATTIVO E PASSIVO
1. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli
studenti della Scuola Elementare e della Scuola Media, fermo restando il
vincolo dell’età di cui all’articolo 1.
ART. 8 -COMPOSIZIONE
E DURATA
1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi è composto
da _14___
membri, così suddivisi:
2 terza elementare (1 plesso di Orte 1 di Orte Scalo)
2 quarta elementare (1 plesso di Orte 1 di Orte Scalo)
3 quinta elementare (2 plesso di Orte 1 di Orte Scalo)
3 prima media (2 plesso di Orte 1 di Orte Scalo)
2 seconda media (1 plesso di Orte 1 di Orte Scalo)
2 terza media (1 plesso di Orte 1 di Orte Scalo)
Esso dura in carica tre anni.
2. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi
ragione, un consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla surroga con i
primi candidati non eletti per ordine di scuola e classe.
ART. 9 -MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
1.
Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
a) entro il 15 ottobre di ogni anno, vengono
presentate le candidature presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo di
Orte; le candidature possono presentarsi
in modo libero per ciascuna classe; in ogni caso, il candidato deve dichiarare
per iscritto di accettare la candidatura;
b) entro 30 giorni dalla presentazione delle
candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica per ogni
classe dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l’indicazione del
cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni
scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;
c) il numero dei candidati non può essere inferiore a
14 e superiore a 14; ogni ordine di classe deve avere almeno _2_ candidati;
d) dal giorno successivo alla formazione della lista
inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle
forme che saranno ritenute più opportune, d’intesa con il corpo insegnante
(assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc...);
e) le elezioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in una data compresa
tra il 7° e il 20° giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente
Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è
riportata la Lista Unica
per ogni classe dei candidati; essi potranno esprimere sino a 1 preferenze,
apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto; in caso
di indicazione di più di 1 preferenza, la scheda sarà annullata.
g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e
segretezza del voto;
h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente,
alla chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri Comunali i primi 14
classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate, rispettando la
ripartizione di cui all’art. 8, comma 1; in caso di parità di voti, è eletto lo
studente meno giovane di età;
i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio,
con l’intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente
Scolastico, al Sindaco del comune;
j) il Sindaco proclama entro dieci giorni, salvo la
presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati
dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i consiglieri dei bambini e dei
ragazzi; l’elenco verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune e inviato alle
scuole elementari e medie, per l’opportuna pubblicizzazione;
k) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si
svolgerà la prima riunione del consiglio dei bambini e dei ragazzi.
ART. 10 - ELEZIONE
DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
1. Nella prima riunione del consiglio dei bambini e
dei ragazzi, convocata a cura del Sindaco, si procede alla elezione del Sindaco
dei bambini e dei ragazzi, tramite scrutinio segreto tra tutti i componenti del
Consiglio; in caso di parità di voti, concorrerà lo studente meno giovane di
età.
2. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; dopo il terzo scrutinio, si
procede al ballottaggio tra i due più votati dell’ultima votazione.
3. Successivamente alla elezione del Sindaco, il
consiglio dei bambini e dei ragazzi provvede ad eleggere anche un Vice-Sindaco,
con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui
al comma 2. Il Vice-Sindaco fa parte di diritto della Giunta comunale.
ART. 11 -NOMINA
DELLA GIUNTA COMUNALE DEI BAMBINI E
DEI RAGAZZI
1. Nella riunione successiva all’elezione, il Sindaco
dei bambini e dei ragazzi dovrà comunicare la nomina dei _4__ rappresentanti
della Giunta così suddivisi: _2__ di scuola elementare, __2_ di scuola media, scelti
anche tra i non appartenenti al consiglio.
2. Agli Assessori potranno essere assegnate delle
deleghe per materia, individuandole tra quelle di cui all’art. 2, più altre
eventuali a discrezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.
ART.12 -COMPETENZE
DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
1. Il Sindaco dei bambini e dei ragazzi in carica avrà
il compito di convocare il consiglio e la Giunta dei bambini e dei ragazzi, di presiedere e
disciplinare le sedute del consiglio e della Giunta, di fissarne l’ordine del
giorno.
2. La carica di Sindaco dei bambini e dei ragazzi
cessa con l’elezione del nuovo consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi.
ART. 13 - LA GIUNTA
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
1. La
Giunta dei bambini e dei ragazzi si riunisce presso una sala
del Palazzo comunale, o presso l’istituto scolastico di riferimento, nei tempi
da essa stabiliti; discute e propone gli argomenti da sottoporre all’attenzione
e al dibattito del consiglio dei bambini e dei ragazzi. Essa opera attraverso
decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte
del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, di specifiche deleghe per materia ai
singoli Assessori.
ART. 14 -CAMPAGNA
ELETTORALE
1.
Le scuole
disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per
incentivare il confronto tra eletti e elettori nell’ambito del proprio
“collegio”, attraverso audizioni o dibattito, nelle forme e sedi che si
riterranno più compatibili con l’attività didattica.
ART. 15 -COMMISSIONE DI VIGILANZA
1. E’ istituita una Commissione ristretta di vigilanza
sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare i
componenti dei seggi elettorali, uno per ogni classe scolastica, composti da
uno scrutatore e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva classe,
ed un Presidente, scelto tra gli insegnanti dell’istituto stesso.
2. Tale commissione è composta da un minimo di __5__
ad un massimo di __5___ membri e comprende l’assessore ai Servizi Sociali del
Comune di Orte, il consigliere comunale più giovane d’età, oltre al Dirigente
Scolastico o suo delegato, 2 insegnanti e personale tecnico della scuola e
rappresentanti degli studenti non candidati.
3. La
Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo
delegato.
4. Essa avrà anche il compito di decidere, a
maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che
dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla
conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due
giorni lavorativi successivi.
ART. 16 –RAPPORTI
CON IL COMUNE
L’Amministrazione comunale:
a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta
congiunta del consiglio comunale con il consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;
b) richiede al consiglio dei bambini e dei ragazzi
pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza
un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del consiglio
dei Bambini e dei Ragazzi.
ART. 17 –RAPPORTI
CON LA REGIONE LAZIO
1. La
Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto
dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto al
consiglio dei bambini e dei ragazzi e all’Amministrazione comunale svolge
funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e
dell’applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di
attuazione.
2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite
delle competenti strutture “Politiche in favore dei giovani” e “Osservatori e
servizi per la cittadinanza”:
a) coordina e sovrintende alle attività
inerenti l’eventuale svolgimento in una unica data delle consultazioni
elettorali dei consigli;
b) provvede alla effettuazione dei
controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l’eventuale
revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
c) d’intesa con l’Assessorato alle
Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli
dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi,
istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il
relativo aggiornamento;
d) intrattiene i necessari rapporti con
le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l’ottimale espletamento delle
attività del consiglio dei bambini e dei ragazzi;
e) svolge ogni altra attività e azione
di impulso finalizzata all’attuazione della normativa regionale e delle
relative procedure di attuazione.
ART. 18 -NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si
applica, per quanto possibile ed in via analogica, la normativa di cui alle
Leggi n. 142/90, n. 241/90, n. 81/93, n. 127/97 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del comune.